WELCOME_MESSAGE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena

Notizie vittime di Reato

INFORMAZIONI ALLA PARTE OFFESA
(art. 90 bis codice di procedura penale)

Queste informazioni sono destinate alla persona offesa dal reato ed hanno lo scopo di fornirle indicazioni complete e chiare sui propri diritti, così da poterli esercitare in modo consapevole in attuazione al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

Il codice di rito prevede una serie di diritti e facoltà per la persona offesa dal reato (art. 90 bis c.p.p.), che può esercitarli personalmente o per mezzo di un avvocato difensore.

Nel caso di morte della parte offesa, i diritti sono esercitati dai prossimi congiunti: per prossimi congiunti si intendono i genitori, figli e fratelli, il coniuge ed i suoi genitori e fratelli, gli zii ed i nipoti e gli altri parenti della vittima indicati dal codice penale (art. 307, quarto comma, del codice penale).

L’art. 101 del codice di procedura penale prevede che fin dall’inizio del procedimento penale il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore.

Ci sono diritti che valgono per tutte le persone offese. Altri diritti sono previsti solo per le vittime di determinate categorie di reati, specialmente di quelli commessi con violenza alla persona.

Diritti della persona offesa da qualsiasi reato:
La parte offesa ha il diritto di presentare memorie (cioe degli scritti difensivi, anche redatti personalmente, indirizzati all’Autorità Giudiziaria) e di indicare degli elementi di prova (ad esempio, persone da sentire, documenti da acquisire ecc.). Questo diritto può essere esercitato sia nella fase delle indagini sia in un momento successivo, quando e’ già iniziato il processo vero e proprio (art. 90 c.p.p.).

La parte offesa può verificare se la Procura della Repubblica abbia aperto un procedimento penale per individuare l’autore del reato commesso contro di lei. Per avere questa notizia – che viene definita dalla legge come informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) – deve presentare una domanda scritta (compilando un modulo già pronto) presso la segreteria della Procura della Repubblica. Queste notizie non possono essere fornite nei casi di reati di criminalità organizzata e per alcuni reati contro la persona.

La vittima del reato deve essere avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.: per esempio, l’autopsia o certi accertamenti per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali), ai quali può partecipare nominando i propri consulenti.

La parte offesa può anche chiedere al Pubblico Ministero di raccogliere in anticipo, in sede di “incidente probatorio”, certe prove che possono essere a rischio (per esempio testimonianze di persone esposte a minacce o pressioni, accertamenti su luoghi soggetti a modifiche, ecc.).

Per ottenere alcuni altri diritti bisogna che la vittima di reato faccia delle richieste specifiche. In particolare la parte offesa deve chiedere di essere informata:

- della richiesta di proroga delle indagini (art. 406 c.p.p.), che il Pubblico Ministero presenta al Giudice quando non e’ in grado di chiudere l’indagine nel tempo fissato dalla legge (di norma, sei mesi);

- della richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.), che il Pubblico Ministero chiede al Giudice quando ritiene che la notizia di reato sia infondata, che l’indagato non l’abbia commessa o non ci siano elementi sufficienti per iniziare un processo.

Il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione anche per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): in tal caso avvisa alla parte offesa (ed all’indagato) che può rappresentare, nei dieci giorni successivi, le specifiche ragioni di dissenso.

La parte offesa può richiedere di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione sia direttamente in denuncia sia con un atto successivo.

Quando si celebra un processo, la parte offesa del reato ha diritto ad essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell’ora della prima udienza; per le udienze successive non viene avvisata e deve essere lei ad informarsi delle date di rinvio presso il Tribunale.

La parte offesa non ha l’obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza: in questo caso, riceverà una apposita convocazione, nella quale sarà precisato che ha l’obbligo di presentarsi. Se la parte offesa non parla la lingua italiana, il Tribunale nomina un interprete per rendere la testimonianza nella lingua madre (art. 143 bis, comma 2, c.p.p.).

La parte offesa del reato dal momento della conclusione delle indagini in poi ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece, di regola, non può farlo, anche se in certi casi il Pubblico Ministero – se sussistono specifiche ragioni di interesse, anche per singoli atti – può autorizzarla, sempre che non ci siano profili di segretezza investigativi.

Quando si celebra un processo penale la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato, può chiedere il risarcimento – senza bisogno di iniziare una separata causa civile – e partecipare attivamente al processo, anche con l’indicazione di testimoni, attraverso la “costituzione di parte civile”, che deve avvenire necessariamente all’inizio del processo e richiede l’assistenza di un avvocato.

La vittima del reato può scegliere di nominare un avvocato difensore per la tutela dei suoi diritti. In questo caso deve sapere:

1. che può nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p. (dichiarazione resa all’autorità procedente, anche alla polizia giudiziaria in occasione della presentazione di denunce o querele, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa per raccomandata), per l’esercizio dei diritti e delle facoltà a Lei attribuiti. La nomina può essere fatta immediatamente, senza necessità di attendere avvisi da parte dell’Autorità Giudiziaria o di polizia.
Quando la vittima del reato nomina un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono fatti direttamente all’avvocato.

2. La persona offesa dal reato ha la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato se il Suo reddito e’ inferiore al limite previsto dalla legge (attualmente pari ad euro 11.528,41 all’anno più, 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia; non si computa il reddito dei familiari nei casi di conflitto di interessi relativo al procedimento penale). In pratica, in questi casi non dovrà pagare l’avvocato, che sarà a carico dello Stato, e non dovrà corrispondere alcun anticipo né dovrà sostenere spese (ad esempio per bolli, copia degli atti).

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una apposita domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia.
Sulla procedura da seguire si possono chiedere informazioni presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena.

3. Per avere la certezza di ricevere le comunicazioni dovute per legge e per esercitare alcuni specifici diritti la parte offesa deve “dichiarare o eleggere domicilio”, cioe’ indicare al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria presso cui ha sporto denuncia il Suo indirizzo o quello della persona presso la quale vuole che siano inviati tutti gli avvisi processuali. Deve inoltre comunicare qualsiasi cambiamento di questo indirizzo nel corso del procedimento penale, altrimenti continuerà a ricevere gli atti presso il luogo originariamente indicato. Questa comunicazione non e’ necessaria se ha nominato un difensore, perché in questo caso tutti gli avvisi saranno inviati al Suo avvocato.

Diritti della vittima nel caso di reati commessi con violenza sulla persona:
Alcuni specifici diritti non spettano a tutte le vittime di qualunque reato, ma solo alle vittime di reati violenti (in particolare se commessi nell’ambito di relazioni familiari o sentimentali). Queste parti offese hanno maggiori tutele e maggiori diritti. Vediamo quali:

1. I reati commessi con violenza possono comportare effetti traumatici sulla persona, per cui la vittima si può rivolgere agli appositi servizi pubblici della ASL (ad esempio: consultorio familiare) e del Comune di residenza (servizi sociali).

Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e gli interventi di tutela.

Le vittime di violenza domestica hanno diritto ad ottenere informazioni dalle forze di polizia, fin dal momento della denuncia, sui centri antiviolenza previsti nel territorio.

Se la vittima ne fa richiesta le forze di polizia (carabinieri, polizia di Stato, vigili urbani ecc.) hanno il dovere di metterla in contatto, in qualsiasi momento, con tali centri (senza limitarsi a dare un indirizzo o un numero di telefono) [10].

Alcuni centri antiviolenza hanno delle residenze protette nelle quali, nei casi più gravi, le vittime di reato possono essere accolte per sfuggire a ulteriori violenze.

Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La vittima che si trovi in condizioni di difficoltà personale può inoltre chiedere di essere assistita da un Amministratore di Sostegno: un soggetto che opera sotto la direzione del Giudice Tutelare del Tribunale civile e ha il compito di assistere – gratuitamente – persone che si trovino in difficoltà, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si può presentare la richiesta direttamente al Tribunale civile o fare presenti le proprie difficoltà ai Servizi Sociali del Comune di residenza affinche’ informi il Pubblico Ministero degli affari civili, il quale potrà proporre il ricorso nell’interesse del soggetto debole. Ulteriori informazioni possono essere acquisite al seguente indirizzo web:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.wp?tab=d

2. Nei casi più gravi, per proteggere la vittima da ulteriori reati, il Tribunale può disporre limitazioni della libertà dell’autore del reato, dalla custodia in carcere fino a misure cautelari meno gravi quali, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa o l’allontanamento dalla casa familiare. L’applicazione di queste misure (allontanamento dell’autore del reato dalla casa familiare o divieto di avvicinamento) deve essere comunicata alla parte offesa, in modo che sappia esattamente quali siano le restrizioni vigenti e che possa eventualmente segnalare qualsiasi violazione (art. 282 quater c.p.p.).

E’ importante sottolineare che in questo caso la persona offesa può anche chiedere che il Giudice, con il provvedimento con il quale dispone l’allontanamento dalla casa familiare o in un momento successivo, obblighi l’autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento (art. 282 bis c.p.p.).

Esiste anche un analogo procedimento civile che può essere azionato direttamente dalla vittima dinanzi al Tribunale, presentando un ricorso (con l’assistenza di un avvocato) con cui richiede un “ordine di protezione” contro gli abusi familiari che vieti all’autore del reato di avvicinarsi alle vittime.

Poteri analoghi spettano alla Questura competente per territorio, presso la quale esiste un apposito ufficio.

3. La vittima di reati violenti ha diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all’autore del reato (ad esempio custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ecc.). In questo modo ha la possibilità e il diritto di far conoscere il suo parere, presentando (entro due giorni) memorie difensive per opporsi o comunque per far conoscere il proprio punto di vista (art. 299 c.p.p.).

Ha diritto, inoltre, di essere informata sui provvedimenti del Giudice sulla modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell’indagato. In questo modo la vittima e’ in condizioni di sapere se la persona indicata come autore del reato sia libera o sottoposta a vincoli e limitazioni della sua libertà di movimento.

E’ importante evidenziare che queste informazioni sono fornite solo alla persona offesa che abbia effettuato la elezione o dichiarazione di domicilio o nominato un difensore.

4. La persona offesa di reati commessi con violenza alla persona, inoltre, ha sempre diritto ad essere informata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa esplicita richiesta e dispone di venti giorni dalla notifica dell’avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.).

5. Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori (“stalking”) hanno diritto a ricevere l’avviso della conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.); in seguito a questo avviso potranno ottenere copia degli atti, presentare memorie difensive o documenti, chiedere al Pubblico Ministero di compiere ulteriori indagini.

6. Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e degli altri reati previsti dalla legge che si trovino in condizioni di “particolare vulnerabilità” hanno diritto di rendere testimonianza con modalità protette. Potranno essere disposti, ad esempio, accorgimenti che impediscano all’imputato di vederle o di entrare in qualsiasi modo in contatto con loro, e questo sia durante l’incidente probatorio, sia durante il dibattimento. Quando si tratta di minorenni, questi accorgimenti sono adottati sempre. Se invece la vittima del reato e’ maggiorenne e vuole essere sentita con queste modalità protette, lo deve chiedere al Giudice, spiegando le ragioni per le quali vuole rendere la sua testimonianza in questo modo.

7. Le vittime di alcuni reati hanno diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche se hanno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge: si tratta dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori (“stalking”). In questi casi la vittima ha sempre diritto che sia lo Stato a pagare il suo avvocato. Presso il Consiglio dellÂ’ordine degli Avvocati di Siena e’ disponibile un elenco di difensori specializzati nella materia della violenza familiare, e in particolare nell’assistenza delle vittime di reato.

8. In altri casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito spetta solo se la vittima del reato e’ minorenne: si tratta dei reati previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies adescamento di minorenni) del codice penale.

Allegati

Torna a inizio pagina Collapse